Cremazione
-
Servizio attivo
Le cremazioni possono essere effettuate sia per salme o resti.
A chi è rivolto
Ai famigliari dei defunti.
Descrizione
La cremazione e la dispersione delle ceneri sono annoverabili tra i diritti della personalità. Infatti, per poter accedervi è necessario che il deceduto abbia manifestato, in vita, la volontà di addivenire all’una o ad entrambe. Solo quando non sia stata lasciata una chiara volontà in tal senso, il diritto di occuparsi delle spoglie mortali si trasferisce ai familiari, a partire dal coniuge.
La cremazione di un cadavere, in mancanza di un atto scritto da parte del defunto (testamento anche olografo, iscrizione ad associazione di cremazione), può avvenire:
La cremazione di un cadavere, in mancanza di un atto scritto da parte del defunto (testamento anche olografo, iscrizione ad associazione di cremazione), può avvenire:
- quando la volontà del defunto non sia conosciuta: tramite una dichiarazione del coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto quando il convivente deceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, o, in loro assenza, di tutti i familiari più prossimi, che potranno manifestare una loro volontà a normadell'art.79, c.2, del d.P.R. n.285/1990, le cui sottoscrizioni dovranno essere autenticate ai sensi dell'art.21 del d.P.R. n.445/1990;
- quando la volontà del defunto sia conosciuta: tramite una dichiarazione del coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto quando il convivente deceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, o, in loro assenza, di tutti i familiari più prossimi, che esprimono la volontà del defunto, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.38 e 47 del d.P.R. 445/2000, pertanto senza alcuna autentica di firma, ma con le modalità previste dalla normativa stessa (sottoscrizione della dichiarazione a cui dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d’identità personale).
Come fare
E' necessario rivolgersi all'ufficio di polizia mortuaria.
Cosa serve
Dichiarazione dei familiari della volontà del defunto (d.P.R. 285/1990)
Dichiaranti la cremazione
Il coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto quando il convivente deceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, o, in sua mancanza, tutti i parenti più prossimi di pari grado individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile.
Dichiaranti dispersione o affido
E’ possibile dichiarare la volontà del defunto (dichiarazione sostitutiva d.P.R. 445/2000), che deve essere sottoscritta dal coniuge/unito civilmente o del convivente di fatto quando il convivente deceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, e da tutti i parenti più prossimi di pari grado.
Conseguenze della sottoscrizione
La dichiarazione è vincolante e non può essere modificata con un atto successivo, in quanto i dichiaranti sono soggetti a quanto previsto dall’art.76 del d.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
Dichiaranti la cremazione
Il coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto quando il convivente deceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, o, in sua mancanza, tutti i parenti più prossimi di pari grado individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile.
Dichiaranti dispersione o affido
E’ possibile dichiarare la volontà del defunto (dichiarazione sostitutiva d.P.R. 445/2000), che deve essere sottoscritta dal coniuge/unito civilmente o del convivente di fatto quando il convivente deceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, e da tutti i parenti più prossimi di pari grado.
Conseguenze della sottoscrizione
La dichiarazione è vincolante e non può essere modificata con un atto successivo, in quanto i dichiaranti sono soggetti a quanto previsto dall’art.76 del d.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
Cosa si ottiene
L'autorizzazione alla cremazione, dispersione o affido delle ceneri, di cadavere o di resto mortale.
Tempi e scadenze
La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'ufficio, e in ogni caso, per i funerali, sarà tenuto conto della data fissata per il rito funebre, anche se si rammenta che questo non potrà essere celebrato fino a quando non saranno state rilasciate tutte le necessarie autorizzazioni.
Costi
Imposta di bollo laddove previsto.
Aggiornamento 02-03-2026
Dall’entrata in vigore della L. 182/2025 di recentissima modifica della Legge 130/2001, le pratiche di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri sono state considerate esenti dall’applicazione dell’imposta di bollo avendo interpretato le locuzioni “carta libera” e “carta semplice” quale indice di esclusione da campo di applicazione dell’imposta.
A distanza di soli 60 giorni, a seguito di interpello interpretativo proposto all’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale dell’Umbria, la medesima ha risposto evidenziando la presenza di un corpus di disposizioni tese alla semplificazione degli adempimenti e delle procedure in diversi ambiti e non di introdurre una esenzione dall'applicazione dell'imposta di bollo per i casi in cui essa non era già prevista basando essenzialmente tale vulnus interpretativo sull'articolo 73 della legge n. 182 del 2025 che specifica che tali semplificazioni non devono generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In sintesi, l'obiettivo della normativa, dunque, è da individuarsi nella semplificazione delle procedure e non anche della sottrazione delle stesse all’assolvimento delle imposte.
In conseguenza, le istanze, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari (ISTANZE – AUTORIZZAZIONI) per la cremazione e l'affido o la dispersione delle ceneri devono continuare a scontare l'imposta di bollo, nulla innovando in tal senso l'introduzione della disciplina di cui agli articoli 36 e 37 della legge n. 182 del 2025.
Dall’entrata in vigore della L. 182/2025 di recentissima modifica della Legge 130/2001, le pratiche di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri sono state considerate esenti dall’applicazione dell’imposta di bollo avendo interpretato le locuzioni “carta libera” e “carta semplice” quale indice di esclusione da campo di applicazione dell’imposta.
A distanza di soli 60 giorni, a seguito di interpello interpretativo proposto all’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale dell’Umbria, la medesima ha risposto evidenziando la presenza di un corpus di disposizioni tese alla semplificazione degli adempimenti e delle procedure in diversi ambiti e non di introdurre una esenzione dall'applicazione dell'imposta di bollo per i casi in cui essa non era già prevista basando essenzialmente tale vulnus interpretativo sull'articolo 73 della legge n. 182 del 2025 che specifica che tali semplificazioni non devono generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In sintesi, l'obiettivo della normativa, dunque, è da individuarsi nella semplificazione delle procedure e non anche della sottrazione delle stesse all’assolvimento delle imposte.
In conseguenza, le istanze, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari (ISTANZE – AUTORIZZAZIONI) per la cremazione e l'affido o la dispersione delle ceneri devono continuare a scontare l'imposta di bollo, nulla innovando in tal senso l'introduzione della disciplina di cui agli articoli 36 e 37 della legge n. 182 del 2025.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi demografici
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documents
Forms
Regulations
Argomenti
Last edit: 02/03/2026 13:05:01