Autorizzazione delle persone con conoscenze specialistiche.
Le autorizzazioni all’esercizio dell’attività di utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici di cui all’elenco precedente lettera a) n.4), lettera b) n.2) e lettera c) n.2), possono essere rilasciate solo ai soggetti in possesso delle abilitazioni di cui all’ Art. 101 R.D. 6 maggio 1940 n. 635 , e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica.
Quindi, in relazione ai fuochi d’artificio, le autorizzazioni all’utilizzo per la categoria F4 possono
essere rilasciate solo a soggetti in possesso delle abilitazioni di cui sopra, mentre gli artifici di
categoria F1, F2, F3 sono di libera vendita (pur se necessita la verifica dell’età dell’acquirente)
ed il loro utilizzo non necessita di per sé dell’abilitazione; occorre però tenere presente che
l’art.57 del TULPS stabilisce comunque l’obbligo della licenza della autorità locale di pubblica
sicurezza per accendere fuochi di artificio (o fare esplosioni o accensioni pericolose) in un luogo
abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, e questo articolo
non fa distinzione sul tipo di fuochi utilizzati.